Noi, membri della Chiesa SOLA GRAZIA, riteniamo opportuno redigere un Atto Costitutivo a regolamentazione delle attività ecclesiali con la sincera intenzione di glorificare il Signore della Chiesa. Questo Atto Costitutivo non pretende di dare una struttura perfetta alla Chiesa, ma esprime il proponimento di favorirne la crescita, l’unità e la maturità secondo quanto è insegnato dalle Scritture.

 

Articolo 1 – Il nome.

Il nome della chiesa è: “Chiesa Evangelica SOLA GRAZIA”.

 

Articolo 2 – Lo scopo.

La chiesa esiste per la grazia di Dio, per la gloria di Dio, il che costituirà lo scopo ultimo di tutte le sue attività.

Questa chiesa desidera glorificare Dio, impegnandosi ad amarlo e obbedendo ai suoi comandamenti attraverso:

  • l’adorazione del Signore;
  • l’edificazione dei santi per mezzo dell’istruzione e dello studio della Bibbia;
  • la proclamazione del vangelo di Gesù Cristo attraverso la predicazione, l’evangelizzazione personale e ogni altro strumento in linea con gli insegnamenti della Sacra Scrittura;
  • l’incoraggiamento, il sostegno e la partecipazione in attività missionarie, a livello locale, nazionale e internazionale;
  • l’amministrazione del Battesimo e della Cena del Signore;
  • l’incoraggiamento alla comunione biblica fra credenti;
  • il servizio verso individui, famiglie e chiese, provvedendo ai bisogni spirituali, emotivi e fisici, nel nome di Gesù Cristo;
  • l’esortazione alla fedeltà e purezza biblica, per mezzo dell’insegnamento e dell’incoraggiamento circa la natura della chiesa locale.

 

Articolo 3 – I membri di Chiesa.

Sezione 1 – Le qualifiche.

Per divenire membri di questa chiesa occorre credere in Gesù Cristo, dare evidenze di rigenerazione, essere battezzati in ubbidienza a Cristo, successivamente alla rigenerazione e credere con convinzione nella fede cristiana rivelata nella Bibbia. Ogni membro deve accettare di sottomettersi all’insegnamento delle Scritture come enunciato nella Confessione di Fede e deve impegnarsi a mantenere le indicazioni del Patto di Chiesa. È responsabilità degli anziani determinare le qualifiche personali per divenire membro di chiesa. A tal fine, essi possono fare affidamento sulla professione di fede personale ed eventuali altre evidenze che si reputino opportune.

Sezione 2 – L’ammissione dei Membri.

Per essere ammessi come membri di chiesa, i richiedenti devono essere presentati dagli anziani della chiesa “Sola Grazia”, i quali accerteranno che non ci siano dubbi sulla condotta e la fede del richiedente. La presentazione del nuovo membro si svolgerà in occasione di qualsiasi riunione ordinaria.

Sezione 3 – Doveri e privilegi dei membri.

In base ai criteri stabiliti dalla Parola di Dio, ad ogni membro spetta il privilegio e l’onere di partecipare e contribuire al ministero e alla vita della chiesa, in linea con la guida del Signore e coi doni, tempo e risorse materiali ricevute da Dio. Solo i membri di questa chiesa hanno titolo per servire nei ministeri; quanti non sono membri possono servire per compiti definiti in modo specifico, previa approvazione degli anziani. Permane la possibilità che persone non membri di chiesa possano servire a fini di amministrazione e consulenza professionale. Sotto la guida di Cristo, questa chiesa ha dei compiti ben specifici. È dunque privilegio e responsabilità dei membri di partecipare a tutte le riunioni e riconoscere le guide spirituali, le decisioni circa lo status di membro ed ogni altra questione soggetta ad approvazione.

Sezione 4 – I membri associati.

Studenti e persone temporaneamente residenti, già membri di una chiesa evangelica, possono fare domanda per divenire “membri associati”. Le qualifiche sono identiche a quelle stabilite per i membri ordinari, salvo dover conservare l’appartenenza come membri della chiesa della località di provenienza. Si chiederà una lettera di presentazione dalla chiesa di appartenenza. I doveri e i privilegi dei membri associati sono identici a quelli dei membri ordinari, con le specifiche seguenti:

  1. quando assenti per periodi di tempo prolungati, sono svincolati dalla responsabilità di frequentare le nostre riunioni;
  2. sebbene incoraggiati a partecipare agli incontri dei membri di chiesa, non sono eleggibili per alcuna carica, né possono votare.

Lo status di membro associato si perde per causa di disciplina della chiesa di provenienza o di questa chiesa, come avviene per i membri ordinari, con l’aggiunta che gli anziani lo notificheranno anche al pastore o agli anziani della chiesa di provenienza. Lo status di membro associato termina di norma alla cessazione del periodo di residenza temporanea.

Sezione 4a – Le problematiche relazionali fra membri di chiesa.

Quando sorge un problema tra due o più membri di chiesa si invita alla risoluzione in forma privata seguendo l’insegnamento di Matteo 18. Permanendo la disputa interverranno tutti gli anziani nel seguente modo:

  1. colloquio con ciascuna delle parti in questione;
  2. permanendo la divergenza, colloquio con tutte le parti;
  3. permanendo la divergenza, richiesta alle parti di redigere e firmare la propria versione;
  4. permanendo la divergenza, indagine al fine di accertare per quanto possibile i fatti oggettivi;
  5. comunicazione a tutta la chiesa, in assemblea straordinaria, delle versioni redatte per iscritto e delle conclusioni raggiunte dagli anziani;
  6. la chiesa, formulati tutti gli interrogativi alle parti in questione, deve decidere a maggioranza del 75% dei presenti se concordare o meno con le conclusioni degli anziani;
  7. i fratelli disciplinati saranno invitati a frequentare gli incontri della chiesa con l’intento che l’amore fraterno e l’insegnamento della Parola possano produrre un reale ravvedimento.

Sezione 4b – Le problematiche relazionali fra anziani della chiesa.

Qualora si presentino problematiche tra anziani, nell’impossibilità di risoluzione in forma privata, la chiesa, riunita in sessione straordinaria, col voto del 50% più 1 dei presenti sospende in via temporanea gli anziani in questione dalla loro carica, e rimanda la risoluzione del caso alla sezione 4 B. Qualora la questione coinvolga tutto il collegio degli anziani, la chiesa, col 25% dei membri con diritto di voto, si può avvalere della consulenza di pastori o anziani di altre chiese.

Sezione 5 – La disciplina di Chiesa.

Ciascun membro stabilmente negligente dei propri doveri o colpevole di condotta che possa disonorare il nome del nostro Signore Gesù Cristo, e dunque in contrasto col proprio benessere e quello della chiesa, potrà essere soggetto all’ammonizione degli anziani e alla disciplina della chiesa in accordo con le indicazioni della Scrittura.

L’ammonizione verrà prima da un anziano in forma privata, quindi in presenza di tutti gli anziani. La disciplina di chiesa dovrà di norma essere presa in considerazione dopo l’inefficacia dell’ammonizione personale in forma privata. La disciplina di chiesa può includere la sospensione dalla comunione per un periodo definito, la deposizione dagli uffici di chiesa e la scomunica (si veda Matteo 18:15-17; 2 Tessalonicesi 3:14-15; 1 Timoteo 5:19-20; 1 Corinzi 5:4-5).

Lo scopo di tale disciplina è:

– il ravvedimento, la riconciliazione e la crescita spirituale della persona disciplinata (si veda Proverbi 15:5; 29:15; 1 Corinzi 4:14; Efesini 6:4; 1 Timoteo 3:4-5; Ebrei 12:1-11; Salmo 119:115; 141:5; Proverbi 17:10; 25:12; 27:5; Ecclesiaste 7:5; Matteo 7:26-27; 18:15-17; Luca 17:3; Atti 2:40; 1 Corinzi 5:5; Galati 6:1-5; 2 Tessalonicesi 3:6, 14-15; 1 Timoteo 1:20; Tito 1:13-14; Giacomo 1:22)

– dare a tutti un esempio di istruzione nella giustizia e per il bene degli altri credenti (si veda Proverbi 13:20; Romani 15:14; 1 Corinzi 5:11; 15:33; Colossesi 3:16; 1 Tessalonicesi 5:14 [nota come ciò sia rivolto a tutta la chiesa, non solo alle guide]; 1 Timoteo 5:20; Tito 1:11; Ebrei 10:24-33).

– preservare l’integrità di tutta la chiesa (si veda 1 Corinzi 5:6-7; 2 Corinzi 13:10; Efesini 5:27; 2 Giovanni 10; Giuda 24; Apocalisse 21:2)-

– promuovere la reputazione della nostra testimonianza collettiva verso i non credenti (si veda Proverbi 28:7; Matteo 5:13-16; Giovanni 13:35; Atti 5:1-14; Efesini 5:11; 1 Timoteo 3:7; 2 Pietro 2:2; 1 Giovanni 3:10).

– contribuire alla gloria di Dio nel riflettere il suo carattere santo (si veda Deuteronomio 5:11; 1 Re 11:2; 2 Cronache 19:2; Esdra 6:21; Neemia 9:2; Isaia 52:11, Ezechiele 36:20; Matteo 5:16; Giovanni 15:8; 18:17, 25; Romani 2:24; 15:5-6; 2 Corinzi 6:14-7:1; Efesini 1:4; 5:27; 1 Pietro 2:12).

Nel caso in cui la persona in questione leda al benessere spirituale dei credenti, insegnando dottrine contrarie alla Confessione di Fede, gli anziani provvederanno ad allontanarlo dalla chiesa locale in accordo con le Scritture e con i membri stessi (1 Cor. 5:9-11). 

Sezione 6 – La cessazione dello status di membro.

La cessazione dello status di membro sarà attestata dalla chiesa a seguito della morte o delle dimissioni volontarie. Lo status di membro si può perdere inoltre a seguito di disciplina di chiesa (per eresia, violenza fisica o psicologica) su valutazione degli anziani e col voto di due-terzi dei membri presenti a qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria dei membri.

 

Articolo 4 – Le riunioni.

Sezione 1 – Il Culto di adorazione.

Il culto di adorazione si terrà ad ogni Giorno del Signore, e durante la settimana come stabilirà la chiesa.

La predicazione della Parola ricopre il ruolo predominante nel culto, con lo scopo di favorire la crescita spirituale, incoraggiare l’adorazione, la lode attraverso la preghiera e il canto e produrre nel credente il ravvedimento dai peccati.

Sezione 2 – Gli incontri infrasettimanali.

Gli incontri di studio biblico, preghiera comunitaria e comunione informale si terranno durante la settimana come stabilirà la chiesa. 

Sezione 3 – Le riunione dei membri.

Ad ogni incontro i membri agiranno con uno spirito di fiducia reciproca, trasparenza e amorevole considerazione, come si addice all’interno del corpo del nostro Signore Gesù Cristo.

La riunione ordinaria dei membri si terrà orientativamente ogni due mesi, separata dal culto di adorazione, e convocata ai culti delle due domeniche precedenti. Gli anziani eleggeranno tra di loro un presidente e moderatore dell’incontro. Gli anziani si accerteranno che tale riunione sia regolarmente convocata e costituita, e che i verbali richiesti siano distribuiti alla chiesa da parte dei membri responsabili. Tutte le votazioni saranno calcolate sulla base dei voti dei presenti.

Una volta soddisfatti i quorum di costituzione stabiliti (50% più 1 dei membri di chiesa per la riunione ordinaria, 66% più 1 per la riunione straordinaria), ad ogni riunione ordinaria o straordinaria occorrerà eleggere funzionari per ricoprire gli incarichi previsti dall’Atto Costitutivo (presidente e moderatore, segretario).

La riunione straordinaria potrà essere convocata dagli anziani, o con richiesta scritta presentata agli anziani dal 20% dei membri con diritto di voto (esclusi i membri associati e membri sotto disciplina).

La data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione straordinaria verranno annunciati ad ogni culto domenicale almeno due settimane prima della riunione stessa.

In caso di richiesta per iscritto da parte dei membri, gli anziani convocheranno la riunione straordinaria entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Sezione 4 – Il bilancio.

La riunione ordinaria approva il bilancio annuale con il 75% dei voti entro aprile dell’anno successivo a quello di competenza. Oltre alle entrate e uscite di ministero interno, i membri decideranno quanto devolvere a ministeri esterni.

 

Articolo 5 – Gli uffici nella Chiesa.

Sezione 1 – Sommario.

Gli uffici nella chiesa riconosciuti dalla Bibbia sono quelli di pastori anziani e diaconi. In aggiunta, la nostra chiesa riconosce gli incarichi amministrativi di segretario e tesoriere. Tutti gli uffici devono essere ricoperti da persone già membri di questa chiesa.

Sezione 2 – Gli anziani.

In numero auspicabile non inferiore a tre, devono essere uomini che soddisfino le caratteristiche enunciate in 1 Timoteo 3:1-7 e Tito 1:6-9. Nessun anziano in carica può assumere l’ufficio di diacono.

Soggetti alla volontà della Scrittura, gli anziani presiederanno al ministero e alle risorse della chiesa stessa. In linea con i principi enunciati in Atti 6:1-6 e 1 Pietro 5:1-4, si dedicheranno alla preghiera, al ministero della Parola (attraverso l’insegnamento e l’incoraggiamento alla sana dottrina) e alla cura del gregge di Dio.

Gli anziani indicano uomini capaci e disposti a servire in tale ufficio e la chiesa è chiamata a confermare l’indicazione degli anziani, in linea con le specifiche dell’Atto Costitutivo in materia di elezioni, salvo parere contrario espresso anche da un solo membro, per iscritto, in cui verranno specificate le eventuali motivazioni oggettive per cui la persona indicata non si ritiene eleggibile.

Gli anziani dovranno inoltre essere disponibili a valutare le indicazioni provenienti per iscritto, anche da un solo membro, circa l’idoneità di un possibile candidato.

Il nuovo anziano, superato un periodo di prova di un anno, sarà ricevuto come dono di Cristo alla sua chiesa e appartato come guida. La carica di anziano decadrà al compimento del 65° anno d’età. Se la chiesa lo riterrà necessario, potrà ricoprire un ruolo di consigliere e di supporto agli anziani in carica.

La carica di anziano può cessare per dimissioni o revoca dell’incarico. Almeno due membri di chiesa, motivati dal ritenere che un anziano debba essere revocato, devono esprimere tale convincimento per iscritto agli anziani e, se necessario, alla chiesa. Tale azione dovrà essere espletata in linea con le istruzioni di 1 Timoteo 5:17-21. Qualsiasi anziano può essere revocato dall’incarico con due-terzi dei voti dei membri di chiesa in qualunque riunione degli stessi.

Gli anziani sono investiti della precisa responsabilità di esaminare e istruire i futuri membri di chiesa, di esaminare e raccomandare tutti i potenziali candidati agli uffici e incarichi, di sovrintendere all’attività dei diaconi e consulenti stabiliti dalla chiesa, di condurre i culti, di amministrare il Battesimo e la Cena del Signore, di addestrare i membri per l’opera del ministero, di incoraggiare la sana dottrina e pratica di fede, di ammonire e correggere l’errore, di sovrintendere l’iter della disciplina di chiesa, di coordinare e promuovere i ministeri della chiesa e di mobilitarla per le missioni mondiali. Devono inoltre assicurarsi che tutti i ministri della Parola, compresi gli oratori in visita, non contraddicano nel loro insegnamento le convinzioni dottrinali di fondo delle guide della chiesa.

Gli anziani avranno una responsabilità primaria per l’assunzione, la supervisione e la valutazione degli impiegati nella chiesa. Tale responsabilità può essere delegata a un altro impiegato, da decidersi caso per caso.

La chiesa riconosce la possibilità di avere anziani a tempo pieno stipendiati dalla chiesa stessa a seconda delle necessità cosi come viene insegnato dalla Scrittura: “Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell’insegnamento”, 1 Timoteo 5:17. Paolo, nel testo citato, esorta i credenti a riconoscere ai propri conduttori una dignità tale da sostenerli addirittura con un “doppio onore” che significa un doppio stipendio.

Gli anziani inoltre eleggeranno un presidente-moderatore a guida della riunione degli anziani e di ogni riunione dei membri.

Sezione 3 – Il Pastore Anziano.

Questa chiesa riconosce il ruolo di pastore anziano che dovrà essere un anziano di chiesa, “primo fra i pari”. Espleterà i doveri di un anziano enunciati nella sezione precedente, sarà riconosciuto dalla chiesa come particolarmente capace e chiamato al ministero a “tempo pieno” della predicazione e all’insegnamento. La chiesa riconosce che tale compito possa essere svolto in maniera adeguata solo attraverso il sostegno economico proveniente dalle offerte dei membri stessi come insegnato dalle Scritture. Tale ruolo decadrà al compimento del 65° anno di età, o per revoca dell’incarico come nel caso dell’anziano.

Predicherà nel Giorno del Signore, amministrerà il Battesimo e la Cena del Signore, e svolgerà gli altri doveri che di norma sono pertinenti a tale ufficio, o enunciati in questo Atto Costitutivo. In assenza o incapacità del pastore anziano, il vice-pastore assumerà la responsabilità dei suoi doveri, coadiuvato dagli anziani in carica.

La chiesa, anche su un possibile sollecito degli anziani, riconosce al pastore anziano un periodo sabatico di riposo e\o formazione, finanziato dalla chiesa stessa.

Sezione 4 – Il Vice-Pastore.

A seconda delle necessità, la chiesa può riconoscere un altro pastore, solo dall’interno della chiesa stessa, la cui relazione col pastore anziano è di vice-pastore.

Il vice-pastore sarà un anziano, espleterà i doveri di un anziano enunciati nella sez. 2 di questo articolo, sarà riconosciuto dalla chiesa come particolarmente dotato e chiamato a tempo pieno al ministero della predicazione e l’insegnamento. Tale ruolo è soggetto a riconferma triennale e ai limiti temporali stabiliti nell’art. 5, sez. 2 per gli anziani, nonché definito dall’art. 6, sez. 4.

Assisterà il pastore anziano nello svolgimento dei doveri ordinari ed espleterà qualsiasi altro incarico pertinente.

Gli anziani definiranno le responsabilità del vice-pastore. La revoca dell’incarico è analoga a quella dell’anziano.

Sezione 5Il Pastore Assistente.

È previsto l’inserimento della figura del pastore assistente, il quale, sotto la guida del pastore anziano, del vice-pastore e degli anziani, svolga un periodo di discepolato e di formazione in vista di un futuro ministero pastorale, in questa o altra chiesa.

Sezione 6 – Diaconi e Diaconesse.

L’ufficio di diacono è descritto in 1 Timoteo 3:8-13 e Atti 6:1-7. La chiesa riconoscerà persone abili al servizio e capaci di particolari doni di assistenza. Tali membri saranno ricevuti come doni di Cristo alla sua chiesa e appartati come diaconi e diaconesse. Saranno indicati dagli anziani e confermati dalla chiesa per un mandato di massimo tre anni, e potranno essere riconfermati dalla chiesa seguendo lo stesso procedimento nel riconoscimento degli anziani (Art. 5. Sez. 2).

I diaconi e le diaconesse, a seconda dei loro talenti, si occuperanno dei bisogni materiali dei membri, svolgeranno funzioni di benvenuto nella sala di culto, assisteranno gli ammalati nei loro bisogni, svolgeranno un servizio nel campo musicale e nella lode, e incoraggeranno e sosterranno quanti sono capaci di aiutare e quanti possiedono doni di amministrazione.

Previa approvazione degli anziani, presenteranno ogni anno il bilancio alla riunione ordinaria dei membri. Nella prima riunione il bilancio sarà presentato e discusso, quindi votato alla riunione successiva. Nessuna somma di danaro potrà essere richiesta a nome della chiesa o di alcuno dei suoi ministri senza l’approvazione degli anziani e dei diaconi.

I diaconi e le diaconesse gestiranno un fondo per benevolenza, riferendo circa il suo utilizzo a tutti i membri di chiesa durante le riunioni ordinarie.

I diaconi e le diaconesse, con l’accordo degli anziani, possono stabilire funzioni amministrative non necessariamente stipendiate, o comitati di membri che li assistano nell’espletamento delle loro responsabilità di chiesa. Il diacono può essere revocato come avviene per gli anziani (Art. 5 sez. 2).

Sezione 7 – Il Segretario.

Fra i diaconi è riconosciuta la figura di segretario.

È dovere del segretario redigere gli o.d.g. delle riunioni, i verbali di ogni riunione ordinaria e straordinaria dei membri di chiesa, aggiornare il prontuario e presentare i resoconti richiesti dal pastore, dagli anziani o dalla chiesa.

Il segretario sarà nominato dagli anziani e riconosciuto dalla chiesa per la durata di un anno. Tale carica è rinnovabile. In assenza o incapacità del segretario, gli anziani nomineranno un membro di chiesa per svolgere tale funzione.

Al segretario spetta di rendere disponibile a tutti i membri di chiesa una copia aggiornata del presente Atto Costitutivo.

Sezione 8 – Il Tesoriere.

Fra i diaconi è riconosciuta la figura di tesoriere.

La nomina e l’elezione sono analoghe a quelle del segretario. Il tesoriere si accerterà che la liquidità e i titoli della chiesa siano adeguatamente tutelati in banca e in istituzioni finanziarie.

Sarà inoltre responsabile per la presentazione di rendiconti sulle entrate e uscite della chiesa ad ogni riunione dei membri. Tale responsabilità può essere delegata previa approvazione degli anziani. Il tesoriere dovrà anche assicurare la registrazione e conservazione delle ricevute di entrate e uscite, e che siano in atto forme adeguate di controllo per garantire che tutti i fondi di proprietà ecclesiastica vengano gestiti correttamente da qualsiasi funzionario, dipendente o consulente. Renderà conto agli anziani, su base annuale o a richiesta, di tutte le transazioni finanziarie e dello stato patrimoniale della chiesa.

La carica avrà durata di un anno ed è rinnovabile. In assenza o incapacità del tesoriere, valgono le disposizioni previste per la carica di segretario.

 

Articolo 6 – La chiamata al ministero.

Sezione 1 – I principi.

La procedura delle chiamate di chiesa è da interpretarsi e attuarsi in adempienza ai principi seguenti:

  1. la preghiera, sia individuale sia collettiva, deve costituire parte integrale della procedura;
  2. le nomine devono essere presentate col sostegno degli anziani;
  3. tutti i candidati devono essere valutati con la grazia, la benevolenza e l’integrità che spettano ai membri di chiesa;
  4. la procedura elettiva dovrà esprimere quello spirito di reciproca fiducia, trasparenza e amorevole considerazione consono all’interno del corpo del nostro Signore Gesù Cristo.

Sezione 2 – La chiamata al ministero dell’Anziano.

Il riconoscimento dell’anziano si terrà durante la riunione ordinaria dei membri. I nominativi dei candidati alle cariche di anziani verranno presentati dagli anziani stessi alla riunione precedente (da tenersi almeno otto settimane prima) tempo in cui anche un solo membro potrà presentare le eventuali obiezioni oggettivamente bibliche presentate esclusivamente agli anziani per iscritto in merito alla scelta del candidato. Gli anziani dovranno ricercare il sostegno e il coinvolgimento dell’assemblea dei membri nell’indicazione dei candidati. Questi ultimi dovranno mostrare chiaramente i requisiti di anziani secondo quanto descritto dalle Scritture e il loro amore genuino per Dio.

Le persone riconosciute assumeranno i rispettivi uffici alla data dell’incontro, previo un anno di prova.

Sezione 3 – La chiamata al ministero del Pastore Anziano.

L’elezione a questo incarico è analoga a quella relativa all’anziano. Anche il pastore anziano dovrà mostrare le caratteristiche dell’anziano descritte nelle Scritture e l’evidenza del suo amore genuino per Dio. In aggiunta, la chiesa deve avere un’opportunità adeguata per valutare i doni di predicazione e pastorali del potenziale candidato e, prima di esprimersi a riguardo, deve ricevere assicurazione dagli anziani che, a seguito di colloquio, non hanno alcun dubbio circa l’assenso del potenziale pastore anziano alla Confessione di Fede e al Patto di Chiesa. L’avviso di nomina del pastore anziano per essere accettato come membro di chiesa (che include l’accettazione a membro di chiesa della moglie) deve avvenire al culto domenicale almeno due settimane prima della riunione dei membri finalizzata al suo inserimento a pastore anziano.

Sezione 4 – La chiamata al ministero del Vice-Pastore.

L’elezione a questo incarico è analoga a quella relativa all’anziano. Tale candidato potrà poi essere chiamato dagli anziani a servire come vice-pastore con doveri definiti all’atto della chiamata.

 

Articolo 7 – Risarcimenti.

Sezione 1 – Risarcimenti doverosi.

Se una denuncia legale o una citazione in giudizio è presentata contro qualcuno che ricopre o ha ricoperto un ufficio di chiesa, un ruolo di dipendente o consulente, la chiesa garantirà un risarcimento dei costi e danni sostenuti nella difesa dell’imputato, a condizione che gli anziani stabiliscano che:

  1. la persona abbia agito in buona fede;
  2. la persona abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia;
  3. la persona credesse ragionevolmente di agire nel miglior interesse della chiesa e non avesse motivi di ritenere la propria condotta illegale.

Sezione 2 – Risarcimenti facoltativi.

A discrezione degli anziani e della chiesa è possibile risarcire chiunque abbia agito in buona fede e credesse ragionevolmente che la propria condotta non fosse illegale e nel miglior interesse della chiesa.

Sezione 3 – Procedura.

Se un quorum di anziani non è disponibile per determinare l’ammontare del risarcimento, dato il numero di anziani coinvolti, tale ammontare potrà essere stabilito dai membri o dal consulente legale incaricato dagli stessi.

 

Articolo 8 – La risoluzione delle dispute.

Ritenendo che la Bibbia comandi ai credenti di sforzarsi di vivere in pace e risolvere le dispute tra loro in privato o all’interno della chiesa (si veda, ad es., Matteo 18:15-20; 1 Corinzi 6:1-8), la chiesa richiede ai propri membri di risolvere i conflitti tra loro in accordo coi principi basati sulla Bibbia, senza affidarsi ai tribunali secolari. Coerentemente con la chiamata a mantenere il vincolo della pace, la chiesa incoraggerà l’uso di principi fondati sulla Bibbia, così da evitare iter giudiziari nella risoluzione di dispute fra la chiesa stessa e gli estranei, tanto credenti, non credenti, singoli individui o personalità giuridiche. Gli anziani adotteranno scelte e procedure finalizzate a tali scopi.

 

Articolo 9 – Gli emendamenti.

Questo Atto Costitutivo può essere emendato col voto di due-terzi dei membri presenti e votanti alla riunione straordinaria, a condizione che l’emendamento sia presentato per iscritto alla riunione straordinaria precedente e comunicato dal pulpito nelle due domeniche precedenti il voto.

Il segretario metterà a disposizione di tutti i membri di chiesa la versione emendata di questo Atto Costitutivo.

 

Chiesa Evangelica “Sola Grazia”

Porto Mantovano, 11 settembre 2007

 

 

Scarica il pdf completo comprensivo di:

  • Atto Costitutivo della Chiesa Sola Grazia
  • La dichiarazione di fede della Chiesa Sola Grazia
  • La nostra visione di chiesa
  • Scheda per l’acquisizione dello status di membro di chiesa
  • Patto di Chiesa

Documenti ufficiali uniti della Chiesa Sola Grazia